LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

2410

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Sommario

Capo I – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
ESTORSIONE

Articolo 1 – Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
Articolo 2 – Modifiche alla Legge 23 Febbraio 1999 n.44
Articolo 3 – Modifica all’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.296
Articolo 4 – Modifiche all’articolo 629 del codice penale
Articolo 5 – Modifica all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163

Capo II – PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 6 – Finalità
Articolo 7 – Presupposti di ammissibilita’
Articolo 8 – Contenuto dell’accordo 
Articolo 9 – Deposito della proposta di accordo
Articolo 10 – Procedimento
Articolo 11 – Raggiungimento dell’accordo
Articolo 12 – Omologazione dell’accordo
Articolo 13 – Esecuzione dell’accordo
Articolo 14 – Impugnazione e risoluzione dell’accordo
Articolo 15 – Organismi di composizione della crisi
Articolo 16 – Iscrizione nel registro
Articolo 17 – Compiti dell’organismo di composizione della crisi
Articolo 18 – Accesso alle banche dati pubbliche
Articolo 19 – Sanzioni

Capo III – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 21 – Entrata in vigore


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
ESTORSIONE

Articolo 1  – Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

  1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  7,  l'erogazione  dei
mutui  di  cui  al  comma   2   e'   consentita   anche   in   favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo  non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo  VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
      2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai  sensi  del  comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle  attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il mutuo  puo'  essere  concesso,  anche  nel  corso  delle
indagini  preliminari,  previo   parere   favorevole   del   pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso  delle
indagini preliminari medesime»; 
    c) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «data»  sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I mutui di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati  consumati  o  tentati  di  cui  agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale,  ovvero  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  personali  o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo  34  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159.  Nei  confronti  dei
soggetti indagati  o  imputati  per  taluno  di  detti  reati  ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del  mutuo  non  puo'
essere  consentita  e,  ove  sia  stata  disposta,  e'  sospesa  fino
all'esito dei relativi procedimenti»; 
    e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
      «a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di  usura  in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione,  salvo  quanto  previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo  a  procedere,
di proscioglimento o di assoluzione; 
      a-bis) quando il procedimento penale  non  possa  ulteriormente
proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari». 
  2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente». 
  3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 
  4. All'articolo 17 della citata legge n.  108  del  1996,  dopo  il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma  1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di  riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
temporale di un triennio». 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli  14,  15,  16  e  17
          della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni  in  materia
          di usura), come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  14.  1.  E'  istituito  presso   l'ufficio   del
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura». 
              2. Il Fondo provvede alla  erogazione  di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al decennio a  favore  di
          soggetti   che   esercitano   attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del  reato.  La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 
              2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,  l'erogazione
          dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche  in  favore
          dell'imprenditore dichiarato fallito, previo  provvedimento
          favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
          che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
          i reati di cui al titolo VI  del  regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per
          delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,   la   fede
          pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
          l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno  di
          intervenuta riabilitazione ai sensi degli  articoli  178  e
          seguenti  del  codice  penale.  Avverso  il   provvedimento
          contrario  del  giudice  delegato  e'  ammesso  reclamo  al
          tribunale fallimentare, del quale non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
              2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi  del
          comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
          alle attivita'  sopravvenute  dell'imprenditore  fallito  e
          sono  vincolate,  quanto  a  destinazione,   esclusivamente
          all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 
              3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
          indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
          ministero, sulla base di concreti  elementi  acquisiti  nel
          corso delle indagini preliminari medesime. 
              4. L'importo del mutuo e' commisurato al  danno  subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari   corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del   prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
              5. La domanda di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          di presentazione della denuncia per  il  delitto  di  usura
          ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia
          dell'inizio delle indagini per il delitto  di  usura.  Essa
          deve  essere  corredata  da  un  piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
              6.  La  concessione  del  mutuo   e'   deliberata   dal
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket sulla base  della  istruttoria
          operata dal comitato di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          D.L.  31  dicembre  1991,  n.   419   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il
          Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 
              7. I mutui di cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato di usura, anche  tentato,  o  per  taluno  dei  reati
          consumati o tentati di cui agli articoli 380 e  407,  comma
          2, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
          ovvero alla speciale misura  di  cui  all'articolo  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
          confronti dei soggetti indagati o imputati  per  taluno  di
          detti reati ovvero proposti  per  le  suddette  misure,  la
          concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
          stata disposta, e'  sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
          procedimenti. 
              8. I soggetti indicati nel comma 2 sono  esclusi  dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
              9. Il Fondo procede alla revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
              a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
          relazione al quale il mutuo o la provvisionale  sono  stati
          concessi si conclude con  provvedimento  di  archiviazione,
          salvo quanto previsto  dalla  lettera  a-bis),  ovvero  con
          sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o  di
          assoluzione; 
              a-bis)  quando  il  procedimento   penale   non   possa
          ulteriormente proseguire per prescrizione  del  reato,  per
          amnistia o per  morte  dell'imputato  e  il  giudice  debba
          emettere per tali motivi il provvedimento di  archiviazione
          o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del  processo,  ai
          sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, quando allo stato degli atti non esistano  elementi
          documentati, univoci e concordanti in ordine  all'esistenza
          del danno subito dalla vittima per effetto degli  interessi
          o di altri vantaggi usurari. 
              b)  se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
              c)  se  sopravvengono  le  condizioni   ostative   alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai fatti verificatisi a partire  dal  1°  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
              11. Il Fondo e' alimentato: 
              a) da uno stanziamento  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
              b) dai beni  rivenienti  dalla  confisca  ordinaria  ai
          sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
              c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
              12. E' comunque fatto salvo il principio di  unita'  di
          bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni. 
              13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400,  apposito  regolamento  di
          attuazione entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge." 
              "Art. 15. 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  del
          tesoro  il  «Fondo  per   la   prevenzione   del   fenomeno
          dell'usura»  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire con quote di 100 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere utilizzato quanto al 70 per cento  per  l'erogazione
          di  contributi  a  favore  di   appositi   fondi   speciali
          costituiti  dai  confidi,  di  cui  all'articolo   13   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
              a) che essi  costituiscano  speciali  fondi  antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia pari ad almeno il 50 per  cento  dell'importo  del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          dei Confidi al rilascio della garanzia; 
              b) che i contributi di cui al comma 1 siano  cumulabili
          con  eventuali  contributi   concessi   dalle   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con decreto i requisiti  patrimoniali  dei  fondi  speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 
              4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per  la
          prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte   in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti   il   Ministro
          dell'interno  ed  il  Ministro  per  gli  affari   sociali,
          determina  con  decreto  i  requisiti  patrimoniali   delle
          fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura ed i requisiti  di  onorabilita'  e  di
          professionalita' degli esponenti delle medesime  fondazioni
          e associazioni. 
              6. Le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del fenomeno dell'usura prestano garanzie  alle  banche  ed
          agli  intermediari   finanziari   al   fine   di   favorire
          l'erogazione di finanziamenti a soggetti che,  pur  essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito. 
              7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla
          legge, le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto. 
              8. Per la gestione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. La partecipazione alla commissione e' a  titolo
          gratuito. Le riunioni della commissione sono valide  quando
          intervengono  almeno  cinque  componenti,   rappresentanti,
          comunque,  le  quattro  amministrazioni   interessate.   Le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
          caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
              9. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero." 
              "Art. 16. 1. L'attivita' di mediazione o di  consulenza
          nella concessione di finanziamenti da parte di banche o  di
          intermediari finanziari e' riservata ai  soggetti  iscritti
          in apposito albo istituito presso il Ministero del  tesoro,
          che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 
              2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano  dei  cambi,
          e' specificato il contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
          creditizia e sono fissate le modalita' per  l'iscrizione  e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo medesimo. La cancellazione puo'  essere  disposta
          per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e  per
          gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 
              3.  I   requisiti   di   onorabilita'   necessari   per
          l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1  sono  i  medesimi
          previsti  dall'articolo  109  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
              4. Ai soggetti che svolgono l'attivita'  di  mediazione
          creditizia  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni del  Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio  1991,
          n. 143 ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
          luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 
              5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione  creditizia
          e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
          professionali. 
              6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di  cui
          al  comma   1   e'   subordinata   all'indicazione,   nella
          pubblicita'  medesima,  degli  estremi   della   iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1. 
              7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
          senza essere iscritto nell'albo  indicato  al  comma  1  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  e  con
          la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 
              8.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche,  agli  intermediari  finanziari,  ai
          promotori    finanziari    iscritti    all'albo    previsto
          dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.  1
          , e alle imprese assicurative. 
              9. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chi,   nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,    di
          intermediazione finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,
          indirizza  una   persona,   per   operazioni   bancarie   o
          finanziarie, a  un  soggetto  non  abilitato  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria o finanziaria,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a quattro anni.". 
              "Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
          all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e
          non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
          trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          presidente  del  tribunale  su   istanza   dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al  protesto  anche  dal  registro   informatico   di   cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,  n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione. 
              6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate  nel
          comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
          di riabilitazione anche in  riferimento  a  piu'  protesti,
          purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.".

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Articolo 2 – Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'
economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 3,  19  e  20  della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive e dell'usura),  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.  Elargizione  alle   vittime   di   richieste
          estorsive. 
              1.   L'elargizione   e'   concessa    agli    esercenti
          un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
          comunque economica, ovvero una libera arte  o  professione,
          che subiscono un evento lesivo in  conseguenza  di  delitti
          commessi allo scopo di costringerli ad aderire a  richieste
          estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti,  o  per
          ritorsione alla mancata adesione a tali  richieste,  ovvero
          in  conseguenza  di  situazioni  di   intimidazione   anche
          ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno  a
          beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
          danno   sotto   forma   di   mancato   guadagno    inerente
          all'attivita' esercitata. 
              1-bis.   Fermo   quanto   previsto   dall'articolo   4,
          l'elargizione e' consentita anche in  favore  del  soggetto
          dichiarato fallito, previo parere  favorevole  del  giudice
          delegato  al  fallimento,  a  condizione  che  il  medesimo
          soggetto non abbia riportato condanne per i  reati  di  cui
          agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, ovvero per delitti contro  il  patrimonio,  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
          riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e  seguenti  del
          codice penale, ne' sia indagato o imputato per  gli  stessi
          reati. In tale ultimo caso la concessione  dell'elargizione
          non e' consentita e, ove sia  stata  disposta,  e'  sospesa
          fino all'esito dei relativi procedimenti. 
              1-ter. Le somme erogate  a  titolo  di  elargizione  ai
          sensi del  comma  1-bis  non  sono  imputabili  alla  massa
          fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute  del  soggetto
          fallito  e   sono   vincolate,   quanto   a   destinazione,
          esclusivamente all'utilizzo secondo  le  finalita'  di  cui
          all'articolo  15.  Il  ricavato  netto  e'  per  la   meta'
          acquisito dal  curatore  quale  attivo  sopravveniente  del
          fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato  a
          fini produttivi e di investimento. 
              2. Ai soli fini della presente  legge  sono  equiparate
          alle richieste estorsive le condotte  delittuose  che,  per
          circostanze  ambientali  o  modalita'   del   fatto,   sono
          riconducibili a  finalita'  estorsive,  purche'  non  siano
          emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per
          il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso  le
          indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito  il
          pubblico  ministero  competente,  che  esprime  il  proprio
          parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
          relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in  cui
          il pubblico ministero non esprima  il  parere  nel  termine
          suddetto ovvero nel  caso  in  cui  il  pubblico  ministero
          comunichi che all'espressione del parere  osta  il  segreto
          relativo alle indagini." 
              "Art. 19.  Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione e dell'usura. 
              1. Presso il Ministero  dell'interno  e'  istituito  il
          Comitato di solidarieta' per le vittime  dell'estorsione  e
          dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal  Commissario  per
          il coordinamento delle iniziative antiracket  e  antiusura,
          nominato  dal  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, anche  al  di  fuori  del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di contrasto  al  fenomeno  delle
          estorsioni e dell'usura e  di  solidarieta'  nei  confronti
          delle vittime. Il Comitato e' composto: 
              a) da un rappresentante del  Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
              b) da un rappresentante del Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica; 
              c) da tre membri designati  dal  CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
              d) da tre membri delle associazioni  od  organizzazioni
          iscritte nell'elenco di cui all'articolo  13,  comma  2.  I
          membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
          dell'interno  su  designazione  degli  organismi  nazionali
          associativi  maggiormente  rappresentativi.   Il   Ministro
          dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle  iniziative  anti-racket
          ed antiusura, determina con proprio decreto i  criteri  per
          l'individuazione della maggiore rappresentativita'; 
              e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
          assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Al Comitato di  cui  al  comma  1  sono  devoluti  i
          compiti attribuiti al Comitato  istituito  dall'articolo  5
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto  dall'articolo  21,  la  gestione  del
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
          e del Fondo di  solidarieta'  per  le  vittime  dell'usura,
          istituito dall'articolo 14, comma 1, della  legge  7  marzo
          1996, n. 108 , e' attribuita alla CONSAP, che  vi  provvede
          per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
          concessione.

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Articolo 3 – Modifica all’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.296

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali
permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo
1996, n. 108».
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  881,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              " 881. Al fine di accelerare lo sviluppo  dei  consorzi
          di garanzia collettiva fidi  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, di seguito denominati  «confidi»,
          anche mediante fusioni  o  trasformazioni  in  intermediari
          finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale  di  cui
          all'articolo  107  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  in  banche  di
          credito cooperativo ai sensi dei commi  29,  30,  31  e  32
          dell'articolo 13 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi  provvedono
          ad imputare al fondo consortile o al  capitale  sociale  le
          risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi
          o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato,
          degli enti locali o territoriali o di altri enti  pubblici.
          Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio  a
          fini di vigilanza dei relativi confidi,  senza  vincoli  di
          destinazione,  fatta  eccezione  per  i  soggetti  di   cui
          all'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315,  per  i
          quali permangono i vincoli di destinazione  previsti  dalla
          legge 7 marzo 1996, n. 108.".

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Articolo 4 – Modifiche all’articolo 629 del codice penale

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
          Note all'art. 4: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  629  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 629. Estorsione. 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 1.000 a euro 4.000; 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
          circostanze indicate  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
          precedente .".

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Articolo 5 Modifica all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».
          Note all'art. 5: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  135  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  135.  Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione. 
              (art. 118, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di
          legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia
          intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
          dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione
          di cui all'articolo 3, della legge  27  dicembre  1956,  n.
          1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza  di  condanna
          passata  in  giudicato  per  reati  di  usura,  riciclaggio
          nonche' per frodi nei riguardi della  stazione  appaltante,
          di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o  di  altri
          soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonche'   per
          violazione degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul
          lavoro,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla
          stazione appaltante, in relazione allo stato dei  lavori  e
          alle eventuali conseguenze  nei  riguardi  delle  finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.". 

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Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 6 – Finalita’

 
 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti  procedure  concorsuali,
e' consentito al debitore  concludere  un  accordo  con  i  creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi  disciplinata
dal presente capo. 
  2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»  si  intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  fronte,  nonche'  la
definitiva incapacita' del  debitore  di  adempiere  regolarmente  le
proprie obbligazioni. 

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Articolo 7 – Presupposti di ammissibilita’

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo. 
              Sono soggetti alle disposizioni sul  fallimento  e  sul
          concordato preventivo gli imprenditori che  esercitano  una
          attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti : 
              a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data  di
          deposito  della  istanza  di   fallimento   o   dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
              b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei  tre
          esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza  di
          fallimento  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
              c) avere un ammontare di debiti anche non  scaduti  non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.".

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Articolo 8 – Contenuto dell’accordo

  1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
mediante cessione dei redditi futuri. 
  2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
l'attuabilita' dell'accordo. 
  3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari. 
  4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
seguenti condizioni: 
    a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
scadenza del nuovo termine; 
    b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
    c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili. 

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Articolo 9 – Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

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Articolo 10 – Procedimento

  1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
articoli  7  e  9,  fissa  immediatamente  con   decreto   l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso  la  residenza  o  la
sede legale, anche per telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta   elettronica
certificata, della proposta e del decreto  contenente  l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del
presente articolo. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente  svolga  attivita'  d'impresa,  alla  pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
  3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
titolari di crediti impignorabili. 
  4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
  5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
proposte di accordo. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo  737  del  Codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti.".

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Articolo 11 – Raggiungimento dell’accordo

  1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
eventualmente modificata. 
  2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'  necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno  il
70 per cento dei crediti. 
  3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
regresso. 
  4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
che sia diversamente stabilito. 
  5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo dell'articolo 737 del Codice di  procedura
          civile, si veda nelle note all'art. 10. 

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Articolo 12 – Omologazione dell’accordo

  1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui  consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
successivi  al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
l'organismo di composizione  della  crisi  trasmette  al  giudice  la
relazione,   allegando    le    contestazioni    ricevute,    nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 
  2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone  l'immediata  pubblicazione
utilizzando tutte le forme  di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile.   Il   reclamo,   anche   avverso   il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
  3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 10, comma 3. 
  4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli  737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
risolve l'accordo. 

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Articolo 13 – Esecuzione dell’accordo

  1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
sottoposti  a  pignoramento  ovvero  se  previsto  dall'accordo,   il
giudice, su proposta  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
  2. L'organismo di composizione della  crisi  risolve  le  eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando  ai  creditori  ogni  eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
di diritti  soggettivi  e  sulla  sostituzione  del  liquidatore  per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo. 
  4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 

          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti; 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa   durante   i   due   anni   anteriori    alla
          dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si  trovi  in
          conflitto di interessi con il fallimento.". 

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Articolo 14 – Impugnazione e risoluzione dell’accordo

  1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento. 
  2.  Se  il  proponente  non  adempie  regolarmente  agli   obblighi
derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso. 
  3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di  decadenza,
entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo. 
  4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
  5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
          Note all'art. 14: 
              Per il testo dell'articolo 737 del Codice di  procedura
          civile, si veda nelle note all'art. 10.

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Articolo 15 – Organismi di composizione della crisi

  1. Gli enti pubblici  possono  costituire  organismi  con  adeguate
garanzie di indipendenza  e  professionalita'  deputati,  su  istanza
della  parte  interessata,   alla   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e  le  modalita'
di iscrizione nel registro di cui al  comma  2,  con  regolamento  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche'   la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi  di  cui  al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
  4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2. 
  5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese  o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti. 
  6. Le attivita' degli organismi di cui al  comma  1  devono  essere
svolte nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 2. Compiti e funzioni. 
              1. Le camere di commercio svolgono,  nell'ambito  della
          circoscrizione  territoriale  di  competenza,  funzioni  di
          supporto e di promozione  degli  interessi  generali  delle
          imprese e delle economie locali, nonche',  fatte  salve  le
          competenze attribuite  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi
          dello Stato alle amministrazioni statali, alle  regioni,  e
          agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative  ed
          economiche relative al sistema delle imprese. Le camere  di
          commercio, singolarmente o in forma associata,  esercitano,
          inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato  e  dalle
          regioni,  nonche'  i  compiti  derivanti   da   accordi   o
          convenzioni internazionali, informando la  loro  azione  al
          principio di sussidiarieta'. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico amministrativo, ai sensi  dell'articolo  8  della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              c) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero,
          raccordandosi, tra l'altro, con i programmi  del  Ministero
          dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
              n)  cooperazione  con  le  istituzioni  scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
              3. Le camere  di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h),  i)  e  l)
          obbligatoriamente in forma associata. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di
          equilibrio economico e finanziario, possono costituire,  in
          forma singola o associata, e secondo  le  disposizioni  del
          codice civile, aziende speciali operanti secondo  le  norme
          del diritto privato. Le aziende speciali  delle  camere  di
          commercio   sono   organismi    strumentali    dotati    di
          soggettivita' tributaria. Le camere  di  commercio  possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. Per la realizzazione  di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai sensi dell'articolo 34 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo  11,
          comma  1,  lett.  c),  formulata   in   coerenza   con   la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 22, comma  4,  lett.  a),
          della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              "Art.  22.  Definizione  del   sistema   integrato   di
          interventi e servizi sociali 
              1- 3 (Omissis). 
              4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le  leggi
          regionali,  secondo  i  modelli   organizzativi   adottati,
          prevedono per ogni ambito territoriale di cui  all'articolo
          8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche  delle  diverse
          esigenze delle aree urbane e rurali, comunque  l'erogazione
          delle seguenti prestazioni: 
              a)  servizio  sociale  professionale   e   segretariato
          sociale per informazione  e  consulenza  al  singolo  e  ai
          nuclei familiari; 
              b) - e) (Omissis).".

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Articolo 16 – Iscrizione nel registro

  1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
iscrizione  nel  registro,  depositano  presso  il  Ministero   della
giustizia  il  proprio  regolamento   di   procedura   e   comunicano
successivamente le eventuali variazioni.

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Articolo 17 – Compiti dell’organismo di composizione della crisi

  1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli  11,  12  e  13,  assume  ogni  opportuna  iniziativa,
funzionale alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al
raggiungimento dell'accordo  e  alla  buona  riuscita  dello  stesso,
finalizzata al  superamento  della  crisi  da  sovraindebitamento,  e
collabora con il debitore e  con  i  creditori  anche  attraverso  la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 
  2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
procedimento previsto dal presente capo. 

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Articolo 18 – Accesso alle banche dati pubbliche

  1. Per lo svolgimento dei compiti e delle  attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi  di  cui  all'articolo  15  possono  accedere  ai  dati
contenuti  nell'anagrafe  tributaria,  nei  sistemi  di  informazioni
creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
  2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui  al  comma  1
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
          Note all'art. 18: 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

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Articolo 19 – Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che: 
    a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo
ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti; 
    b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
    c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei
creditori estranei; 
    d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
    e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 
  2. Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che
rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei
documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilita'  del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e'  punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000
euro. 
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
del suo ufficio. 

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Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia  stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
esclusiva dai medesimi. 
  2.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  anche   svolti   da   un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal  presidente  del  tribunale  o  dal
giudice da lui delegato. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e  delle
finalita'   sociali   della   medesima,   le   tariffe    applicabili
all'attivita' svolta  dai  professionisti,  da  porre  a  carico  dei
soggetti che ricorrono alla procedura. 
  3. Il professionista di cui al comma 2 e'  equiparato,  anche  agli
effetti penali, al componente dell'organismo  di  composizione  della
crisi. 
  4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una  relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti; 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa   durante   i   due   anni   anteriori    alla
          dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si  trovi  in
          conflitto di interessi con il fallimento.".

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Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21 – Entrata in vigore

  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
 
                              NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

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